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Sez. L, Sentenza n. 7142 del 29/08/1987 (Rv. 455290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - IUS VARIANDI IN MELIUS - PRECISAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - IUS VARIANDI IN MELIUS - PRECISAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (il quale ha sostituito lo originario art. 2103 cod. civ.) non contiene un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso; è, pertanto, consentito alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali - nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità del lavoratore - deve esercitarsi l'anzidetto ius variandi in melius. (Conf 3372/85, mass n 441047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)