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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1411 del 19/01/2017 (Rv. 643146 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Credito di imposta - Regime applicabile - Delibera di distribuzione - Data certa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643146-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema d'imposta sul reddito delle persone giuridiche, al fine dell'individuazione del regime applicabile al credito d'imposta relativo agli utili accantonati a riserva e distribuiti ai soci, che, in base al d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, non è più pieno, ma ridotto a partire dal 30 settembre 2003, occorre far riferimento alla data certa, ex art. 2704 c.c., della relativa delibera, essendo la stessa invocata non quale mero fatto storico, ma quale fonte dei suoi effetti negoziali. (Così statuendo, la S.C. ha negato, nella specie, il credito d'imposta pieno atteso che la delibera di distribuzione degli utili, pur essendo stata adottata in data 29 settembre 2003, era stata registrata e, quindi, divenuta opponibile al Fisco, solo il successivo ottobre 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 40, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)