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Sez. 1, Sentenza n. 2658 del 17/01/1997 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 224237 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Attenuante della riparazione del danno - Natura personale soggettiva - Concorso di persone nel reato - Risarcimento effettuato in pari misura da più concorrenti - Necessità ai fini dell'applicazione agli stessi dell'attenuante - Esclusione - Contribuzione costituente apprezzabile sacrificio economico - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224237-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

L'attenuante comune del risarcimento del danno, di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi cod. pen., ha natura squisitamente personale-soggettiva, poiché è riconosciuta dalla legge non tanto in chiave di tutela del relativo diritto di credito della parte offesa, bensì quale sintomo tangibile del ravvedimento del reo; pertanto, in caso di concorso di più persone nel reato, non è necessario che la somma corrisposta a titolo di risarcimento sia stata ripartita in parti eguali tra tutti i concorrenti che invocano l'applicazione dell'attenuante, ma è sufficiente che ciascuno di essi vi abbia comunque contribuito, purché tale contributo non sia stato puramente simbolico e l'esborso abbia comportato per ciascun compartecipe, secondo le circostanze concrete, un apprezzabile sacrificio economico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)