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Sez. 2, Ordinanza n. 24472 del 03/09/2025 (Rv. 676273-01)

LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE | Affitto d’azienda - Differenze rispetto alla locazione di immobile - Conseguenze - Esenzione ex art. 10 d.P.r. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676273-01

LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE

Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)