Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 26/05/1976 (Rv. 380709 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO A PERSONA NON LEGITTIMATA - AZIONE NEI CONFRONTI DELL'ACCIPIENS - PARTI LEGITTIMATE - LEGITTIMAZIONE DELLA BANCA GIRATARIA PER INCASSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO A PERSONA NON LEGITTIMATA - AZIONE NEI CONFRONTI DELL'ACCIPIENS - PARTI LEGITTIMATE - LEGITTIMAZIONE DELLA BANCA GIRATARIA PER INCASSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Qualora il pagamento di un assegno circolare non trasferibile, emesso al nome di persona diversa dal richiedente, venga effettuato a persona non legittimata a riceverlo, solo il prenditore e il richiedente possono avvalersi dei mezzi di tutela accordati dallo ordinamento giuridico: il primo in forza del rapporto cambiario e il secondo in forza del rapporto di emissione. Pertanto la banca girataria per l'incasso, essendo priva di legittimazione autonoma in forza di un titolo proprio, puo agire nei confronti dell'accipiens solo se il prenditore è o il richiedente abbiano azionato le loro pretese nei confronti della banca emittente e questa si sia rivolta per il rimborso contro di essa, e cioe unicamente nel caso in cui le sia derivato un pregiudizio concreto e attuale. (nella specie, la banca emittente aveva sollecitato l'istituto bancario incaricato dell'incasso ad operare per il recupero della somma pagata, ma i giudici di merito avevano escluso che tale sollecitazione potesse equivalere a una richiesta di rimborso dell'importo della provvista, mancando la prova che la banca emittente avesse restituito la valuta versata a titolo di provvista a seguito di istanza o Azione promossa dal richiedente, affermando che il pagamento effettuato doveva ritenersi andato 'a buon finé, dal momento che il titolo presentato per il pagamento era stato regolarmente compensato attraverso istanza di compensazione, senza alcuna richiesta di rimborso. La SC, nel confermare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio espresso nella massima che precede). (V 2900/68, mass n 335641; (V 3133/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)