diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1225 del 26/02/1986 (Rv. 444699 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI PROMISCUE - RICONDUCIBILITÀ AD UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444699-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI PROMISCUE - RICONDUCIBILITÀ AD UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*

Nel caso di espletamento da parte del lavoratore subordinato di una pluralità di mansioni in favore del medesimo datore di lavoro, sono riconducibili nell'ambito di un unico rapporto, e secondo la qualifica corrispondente alla mansione primaria, le attività che siano collegate da vincolo di accessorietà (nella specie, attività di custode di sala cinematografica e di "affissatore" di manifesti presso la sala stessa), mentre restano inquadrabili in un rapporto distinto quelle prestazioni che vengano svolte in orari diversi e che siano autonomamente contemplate dalla contrattazione collettiva (nella specie, pulizia della suddetta sala).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)