Sez. U, Ordinanza n. 14346 del 28/07/2004 (Rv. 575695 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia promossa da un Banca anche contro i soci di una cooperativa -Credito da mutuo concesso alla società e rimasto insoluto - Fideiussioni dei soci - Dubbio sull'estinzione delle fideiussioni in ragione dello stato d'insolvenza della cooperativa - Ex art. 1, comma primo bis, D.L. n. 149 del 1993, conv. nella legge n. 237 - E relativa assunzione dei debiti da parte dello Stato - Giurisdizione dell'AGO - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia promossa da una Banca anche contro i soci di una cooperativa agricola, allegando un credito per mutui concessi alla detta cooperativa, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del lavoro ma dopo che il Ministero delle risorse agricole aveva escluso che gli impegni fideiussori concessi dai soci fossero assunti dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma primo bis, D.L. n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 237 del 1993, considerando ostativa la mancanza di accertamento dell'insolvenza della cooperativa, spetta alla cognizione del giudice ordinario, controvertendosi rispetto a domande rivolte, ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 legge n. 2248 del 1865, all. E, a far valere posizioni di diritto soggettivo per le quali non sono contemplate eccezioni ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione (Nell'enunciare il principio la Corte ha precisato che le questioni relative alla sussistenza - nel caso concreto - dei presupposti di cui all'art. 1 suddetto, nonché alla necessità che l'accertamento dell'insolvenza della cooperativa avvenga per il tramite di una pronuncia giudiziale o di un atto amministrativo, nonché al verificarsi dell'estinzione delle fideiussioni per effetto dell'assunzione da parte dello Stato dei relativi impegni, sono estranei al regolamento della giurisdizione, attenendo al fondamento nel merito delle domande).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 149 art. 1 bis com. 1, Legge 19/07/1993 num. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)