Sez. 1, Sentenza n. 9670 del 22/04/2013 (Rv. 626800 - 01)
AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE | Cooperative agricole di cui sia stata accertata l'insolvenza - Garanzie concesse, in loro favore, dai soci - Assunzione, a carico dello Stato, delle predette garanzie - Conseguenze - Estinzione delle garanzie fideiussorie - Diritto soggettivo dei soci - Limitazioni - Esclusione - Fattispecie.
AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE
L'estinzione delle garanzie fideiussorie a seguito dell'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'art. 1 legge 19 luglio 1993, n. 237, costituisce un vero e proprio diritto, che non può essere sottoposto a limitazioni. (Nell'enunciare il principi, o la S.C. ha precisato che i decreti attuativi non possono limitare o circoscrivere il diritto dei fideiussori, e che non assume rilevanza di per sè, laddove sussistano i presupposti previsti dalla norma, il mancato inserimento degli aventi diritto nell'apposito elenco redatto dall'Amministrazione).
Riferimenti normativi: Legge 19/07/1993 num. 237 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)