Sez. 6, Sentenza n. 3391 del 14/12/1995 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204495 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere | Abuso d'ufficio - Violazione del dovere di astensione - Reato - Sussistenza - Condizione: sviamento di potere - Desumibilità del vizio anche dai comportamenti antecedenti, concomitanti o successivi all'abuso - Fattispecie: abuso di un membro di commissione tributaria di secondo grado - Violazione del dovere di astensione - Attivazione ai fini della modifica del collegio giudicante ed al momento della deliberazione in camera di consiglio.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere
La violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale integra il reato di abuso d'ufficio, quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso, che denota un vero e proprio sviamento di potere. Tale vizio teleologico dev'essere desunto non solo dall'atto o dal comportamento, ma anche dal contesto dei comportamenti antecedenti, concomitanti o successivi alla condotta di abuso. (Fattispecie nella quale un componente di una commissione tributaria di secondo grado, in concorso con un commercialista rappresentante di una società, al fine di procurare a questa un ingiusto vantaggio consistente nella celebrazione di un processo non imparziale, aveva abusato dell'ufficio violando il dovere di astensione (essendo contitolare di uno studio professionale con il suddetto commercialista), adoperandosi per la modifica del collegio ed attivandosi al momento della deliberazione in camera di consiglio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)