Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 22/02/2000 (Rv. 534216 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Cava - Indennità di esproprio - Avvenuta sua liquidazione in base al reddito prodotto e producibile - Conseguenze - Indennità di occupazione - Spettanza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Nell'ipotesi di occupazione e successivo esproprio di una cava, non spetta l'indennità di occupazione qualora l'indennità di esproprio, rispetto alla quale la prima si risolverebbe in indebita duplicazione del ristoro, sia stata liquidata in base al reddito prodotto e producibile sino all'estinzione del rapporto o all'esaurimento (materiale od economico) della cava.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)