Sez. 1, Sentenza n. 7862 del 22/08/1997 (Rv. 506978 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Pregiudizio in concreto - Necessità - Liquidazione mediante interessi sull'indennità di esproprio - Applicazione automatica - Esclusione - Espropriazione di cava - Indennità di esproprio liquidata con cumulo dei proventi fino ad esaurimento della cava - Indennità di occupazione temporanea - Spettanza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Poiché l'indennità di occupazione temporanea ha la funzione di indennizzare l'espropriato della privazione del godimento del bene oggetto del procedimento di espropriazione e della mancata percezione dei relativi frutti, la liquidazione della stessa con somma pari agli interessi legali sull'indennità di esproprio non è di automatica applicazione, ma presuppone sempre l'accertamento della perdita indennizzabile. In particolare, in relazione ad una cava, una volta determinata la relativa indennità di esproprio mediante il cumulo di tutti i proventi che il proprietario ne avrebbe potuto ricavare fino all'esaurimento della stessa, non è configurabile, senza duplicazioni, la liquidazione di un ulteriore indennizzo per la mancata produzione di reddito durante la temporanea occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)