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Sez. 2, Sentenza n. 352 del 10/02/1972 (Rv. 356227 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - NATURA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA DI REINTEGRAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356227-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - NATURA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA DI REINTEGRAZIONE.*

La natura di un provvedimento giudiziale, anche ai fini della impugnabilita, deve essere desunta non dalla Forma in cui il provvedimento stesso e stato emanato ne dalla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, bensi dal suo intrinseco contenuto in relazione alle particolari Disposizioni che regolano la materia che ne Forma oggetto. (nella specie, e stato ritenuto che avesse natura decisoria, malgrado la qualificazione di ordinanza, il provvedimento con cui il pretore, disatteso una opposizione agli Atti esecutivi per nullita della notificazione del precetto, aveva determinato ex art 612 cod proc civ, le modalita di esecuzione di una precedente ordinanza di reintegrazione). (V 695'69, mass n 338960).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)