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Sez. 1, Sentenza n. 695 del 05/03/1969 (Rv. 338960 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI FORMA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI IMPLICANTI LA RISOLUZIONE DI QUESTIONI RELATIVE AL DIRITTO DI PROCEDERE ALLA ESECUZIONE - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338960-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI FORMA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI IMPLICANTI LA RISOLUZIONE DI QUESTIONI RELATIVE AL DIRITTO DI PROCEDERE ALLA ESECUZIONE - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA.*

I provvedimenti previsti dall'art.610 cod.proc.civ., in quanto destinati ad esplicare un effetto temporaneo senza alcun pregiudizio sui diritti delle parti, devono essere, di regola, adottati con la Forma del decreto o tutt'al piu dell'ordinanza, e non sono suscettibili di impugnazione, anche perche non vincolano il giudice che li ha emessi il quale puo pure modificarli per adattarli alla concreta situazione di fatto. Peraltro, qualora detti provvedimenti, benche adottati nelle forme predette, non si limitino a risolvere difficolta di ordine materiale insorte nel corso dell'esecuzione, ma implichino la risoluzione di questioni relative al diritto di procedere all'esecuzione, essi esulano dall'ambito della norma indicata e, anziche rivestire carattere meramente ordinatorio, dimostrano di avere un vero e proprio contenuto decisorio che consente di attribuire ad essi natura di sentenza soggetta ad impugnazione. (nella specie, versandosi in tema di esecuzione per consegna di merce depositata 'allo stato esterò in 'magazzino francò, il pretore aveva ritenuto che non si potesse ordinare all'ufficiale giudiziario di procedere effettuando la consegna, ancorche simbolica, trattandosi di merce non libera ne trasferibile in quanto ancora soggetta a vincolo doganale. Il gravame dell'interessato era stato dal tribunale dichiarato inammissibile, come proposto avverso provvedimento adottato a sensi dell'art 610 e non soggetto a gravame. La SC, nell'accogliere il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima). (V.281-65, 1331-64, 2270-63, 1276-60, 1558-58, 2522-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)