Sez. 6, Sentenza n. 402 del 03/02/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 211080 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Richiesta di rinvio a giudizio - Applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Decisione del G.I.P. "de plano" - Possibilità - Esclusione - Decisione a seguito di fissazione dell'udienza preliminare - Necessità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Nell'ipotesi in cui il P.M. richieda il rinvio a giudizio dell'indagato e il G.I.P. voglia disattendere tale richiesta in applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si deve procedere secondo il rito della camera di consiglio previsto dall'art. 418 dello stesso codice. Infatti, l'art. 129 c.p.p. si limita a prevedere l'obbligo del giudice di dichiarare le cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo con priorità di tale provvedimento rispetto ad altre decisioni, ma non permette al giudice stesso di provvedere "de plano" (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del GIP di non luogo a procedere, emessa "de plano", a seguito di richiesta del P.M. di rinvio a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)