diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2156 del 15/06/1998 Cc. (dep. 28/07/1998) Rv. 212231 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - Declaratoria adottata "de plano" - Esclusione - Previa celebrazione dell'udienza preliminare - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212231-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari non può pronunciare "de plano" e in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sentenza di non luogo a procedere, ma deve in ogni caso fissare l'udienza preliminare. L'art. 425 cod. proc. pen., come dimostra l'impiego del termine "risulta" in luogo di quello "riconosce" contenuto nell'art. 129 cod. proc. pen., ha infatti la funzione di veicolare dentro lo speciale procedimento dell'udienza preliminare gli strumenti di anticipata ed economica definizione regolati in via generale dall'art. 129, adattandoli agli ambiti di conoscenza attingibili dal giudice mediante la esplicazione dell'attività propria dell'udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)