Sez. U, Sentenza n. 5243 del 12/10/1982 (Rv. 423062 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - RICONOSCIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO RELATIVO IN CASO DI VENDITA DI MERCI SUSCETTIBILI DI UN'EVOLUZIONE TIPICA - CRITERI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - RICONOSCIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO RELATIVO IN CASO DI VENDITA DI MERCI SUSCETTIBILI DI UN'EVOLUZIONE TIPICA - CRITERI.*
L'individuazione del momento della riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta, quale "dies a quo" del termine di decadenza dell'Azione di garanzia (art. 1495 cod. civ.) va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima, e, pertanto, con riguardo alla vendita di merci suscettibili di un'evoluzione tipica (nella specie, uova di tacchino fecondate), nel rapporto fra imprenditori esperti del settore e dotati di adeguate attrezzature di controllo, facendo riferimento alla data in cui l'acquirente avrebbe potuto e dovuto riscontrare i vizi con l'impiego di dette attrezzature. (V 87/79, mass n 396131).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)