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Sez. 2, Sentenza n. 87 del 08/01/1979 (Rv. 396131 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - DECORRENZA DEL TERMINE - VIZI APPARENTI E VIZI OCCULTI - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396131-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - DECORRENZA DEL TERMINE - VIZI APPARENTI E VIZI OCCULTI - DISTINZIONE.*

Ai fini della decorrenza del termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art 1495 cod civ, occorre distinguere fra vizi apparenti e vizi occulti. Per i primi la decorrenza del termine coincide, di regola, con la consegna della cosa; per i secondi ha inizio dal giorno in cui essi sono divenuti riconoscibili per il compratore. (V 677/77, mass n 384251; (V 3656/74, mass n 372173; (V 336/72, mass n 356212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)