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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3398 del 12/02/2020 (Rv. 657369 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Prestito concesso dal socio alla società - Presunzione legale di onerosità ex art. 43 T.U.I.R. - Prova contraria dell'infruttuosità dell'erogazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657369-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") prevede, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, superabile dal contribuente con prova contraria che, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge: segnatamente, dimostrando che i bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi della società contemplano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza della CTR che aveva omesso di valutare la sussistenza della controprova della presunzione asseritamente fornita con la produzione del bilancio/nota integrativa, circostanza fattuale contestata dall'Agenzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)