Sez. 1, Ordinanza n. 29262 del 13/11/2024 (Rv. 673084-01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Appalto di opere pubbliche - Superamento del termine di collaudo ex art. 28 della l. n. 109 del 1994 - Conseguenze - Diritto dell'appaltatore al saldo oltre interessi ex art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000 - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
In tema di appalto di opere pubbliche, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo, conseguente all'inadempimento dell'ente committente, fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione; gli consente di agire per l'adempimento, senza necessità di mettere in mora l'amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito.
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 28, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1282, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 30 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)