Sez. 1, Sentenza n. 12451 del 16/05/2008 (Rv. 603958 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Ingiustificato ritardo nel compimento del collaudo entro i termini previsti dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Conseguenze - Insorgenza del diritto dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
In tema di appalto di opere pubbliche, la rata di saldo è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato, dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 5, quarto comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, dal momento che l'inutile decorso di tale termine, senza che l'Amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all'impresa, determina, per ciò solo, l'insorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)