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Sez. 3, Sentenza n. 2535 del 29/07/1971 (Rv. 353586 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - OMOLOGATO - OBBLIGATORIETA NEI CONFRONTI DEI CREDITI DI IMPOSTA NON ESIGIBILI PER DIFETTO DI ACCERTAMENTO ED ISCRIZIONE NEI RUOLI - ESCLUSIONE - TALE PRINCIPIO VALE ANCHE PER IL CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI.*
Stato
decisa il 1971-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353586-01

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - OMOLOGATO - OBBLIGATORIETA NEI CONFRONTI DEI CREDITI DI IMPOSTA NON ESIGIBILI PER DIFETTO DI ACCERTAMENTO ED ISCRIZIONE NEI RUOLI - ESCLUSIONE - TALE PRINCIPIO VALE ANCHE PER IL CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI.*

Il concordato preventivo omologato non e obbligatorio per i crediti di imposta che alla data del decreto di apertura della procedura di concordato non sono esigibili per difetto di accertamento o di iscrizione nei ruoli. Tale principio non subisce deroga anche se si tratti di concordato con cessione di beni ai creditori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)