Sez. 1, Sentenza n. 849 del 28/03/1973 (Rv. 363153 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - OBBLIGATORIETA - CREDITI CONDIZIONATI E NON SCADUTI - ESTENSIONE - CREDITI DI IMPOSTA NON ESIGIBILI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCANZA DI ACCERTAMENTO OD ISCRIZIONE NEI RUOLI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - OBBLIGATORIETA - CREDITI CONDIZIONATI E NON SCADUTI - ESTENSIONE - CREDITI DI IMPOSTA NON ESIGIBILI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCANZA DI ACCERTAMENTO OD ISCRIZIONE NEI RUOLI.*
La disposizione dell'art 184 della legge fallimentare, secondo la quale il concordato preventivo, una volta omologato, diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto della procedura di concordato, si riferisce anche ai creditori che si trovino nelle condizioni di cui agli artt 168 e 169 della stessa legge, e alle Disposizioni in essi richiamate, e percio anche ai crediti condizionali, o non ancora scaduti, ma non pure ai crediti di imposta per i quali, prima del concordato, si siano solo verificati i fatti e le situazioni costituenti il presupposto dell'obbligazione tributaria, a norma dell'art 2 del tu approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, ma che, per difetto di accertamento o di iscrizione nei ruoli, non siano ancora divenuti esigibili alle rispettive scadenze a norma dell'art 187 del citato testo unico. (Conf 2293/63; V 2535/71, mass n 353586).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 187, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 2, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)