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Sez. 1, Sentenza n. 6237 del 06/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209519 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Disposizione della custodia cautelare in carcere - Obbligo di motivare circa la non praticabilità di misura meno afflittive - Esposizione delle ragioni di esclusività della misura più afflittiva - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209519-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione di ordinanze dispositive della custodia cautelare in carcere, il giudice, qualora adeguatamente motivi in ordine a concrete e specifiche ragioni per le quali individua la custodia carceraria come unica esclusiva misura idonea a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari, assolve, per ciò stesso, l'obbligo sancito dall'art. 292, comma secondo, lettera c-bis, cod. proc. pen., rappresentando la formula scelta dal legislatore in tale comma la corrispondente valutazione in negativo rispetto alla gamma delle misure cautelari personali meno afflittive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)