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Sez. 1, Sentenza n. 4724 del 06/07/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214102 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Esigenze cautelari - Valutazione del tempo trascorso tra l'esecuzione della prima ordinanza custodiale e la seconda - Indicazione delle ragioni concrete per cui la custodia in carcere è ritenuta l'unica misura idonea a fronteggiare le dette esigenze - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214102-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di valutazione del tempo trascorso tra l'esecuzione di una prima ordinanza custodiale, divenuta inefficace per vizio di forma, e la seconda, il giudice, qualora indichi le concrete e specifiche ragioni, derivanti anche dal titolo dei reati contestati in relazione al disposto dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., per le quali ritenga la custodia in carcere come unica esclusiva misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, assolve, per ciò stesso, all'obbligo di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c-bis cod. proc. pen., rappresentando la formula prescelta dal legislatore in tale comma la corrispondente valutazione in negativo rispetto alla gamma delle misure cautelari personali meno afflittive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)