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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6544 del 03/03/2023 (Rv. 667339 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Assegnazione della casa coniugale - Art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012 - Traslazione della soggettività passiva in capo all'utilizzatore - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667339-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU

In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 217, Cod. Civ. art. 218, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)