Sez. T, Ordinanza n. 4303 del 19/02/2025 (Rv. 674105-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzione per l'abitazione principale - Coniuge assegnatario della casa coniugale - Spettanza - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
L'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 in relazione al possesso della casa coniugale assegnata al coniuge non proprietario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la contemporanea sussistenza in capo al contribuente del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)