Sez. L, Sentenza n. 25071 del 07/11/2013 (Rv. 628522 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Ente Poste Italiane - Privatizzazione del rapporto di lavoro - Licenziamento collettivo - Criterio di scelta dei lavoratori - Prossimità al pensionamento - Indebito esercizio da parte delle oo.ss. del diritto del singolo lavoratore ad essere collocato in quiescenza - Esclusione - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In riferimento al rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, nel caso in cui nella procedura di licenziamento collettivo sia stato individuato, in sede di accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, quale criterio di scelta dei lavoratori destinatari della misura di recesso la loro vicinanza al pensionamento, non si configura un indebito esercizio, da parte del sindacato, di un potere di disposizione dei diritti del singolo lavoratore - nella specie, a restare in servizio e a non essere collocato in quiescenza - restando tale questione estranea all'ambito di incidenza di un recesso legittimamente disposto una volta divenuto operante, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, il regime privatistico per la disciplina del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)