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Sez. 3, Sentenza n. 9124 del 30/08/1999 (Rv. 529530 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Provvedimento di rigetto dell'istanza - Impugnabilità - Esclusione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529530-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

A norma dell'art. 669 "septies" cod. proc. civ., il provvedimento di diniego della tutela urgente richiesta a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. non impedisce la riproposizione dell'istanza cautelare e, pertanto, non è suscettibile di alcuna forma di impugnazione; tale provvedimento non è, pertanto, neppure ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., attesone, tra l'altro, il carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)