Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 23/04/1997 (Rv. 503883 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Provvedimento di rigetto dell'istanza - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 della Cost. - Esclusione - Pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
Il provvedimento pretorile di diniego della tutela urgente di cui all'art. 700 cod. proc. civ. non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., atteso il suo carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione di merito. Esso, peraltro, diviene impugnabile per mezzo di tale, rimedio straordinario limitatamente all'eventuale pronuncia riguardante le spese processuali, rispetto alla quale assume natura decisoria, incidente in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)