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Sez. 3, Ordinanza n. 15751 del 08/11/2002 (Rv. 558365 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di cambiamento del rito in controversia di lavoro - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558365-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui una sezione ordinaria della corte di appello, nel ritenere valido l'atto di appello nel rito del lavoro proposto con citazione, anziché con ricorso, dispone il mutamento del rito davanti a sè (e non dichiara, invece, la competenza della sezione lavoro della stessa corte), atteso che il provvedimento ha natura di ordinanza che provvede su una questione di rito, e non su una questione di competenza, la quale può porsi soltanto con riguardo alla scelta tra due giudici diversi, ossia appartenenti a diversi ufficio, e non tra due sezioni del medesimo ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)