Sez. 3, Ordinanza n. 23891 del 09/11/2006 (Rv. 592666 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ripartizione delle funzioni tra giudici della sezione societaria ed altri magistrati del medesimo ufficio giudicante - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito, ritenendo la questione di competenza della sezione societaria, disponga ex art. 1 del d.lgs. n. 5 del 2003 il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto la ripartizione delle funzioni tra la sezione societaria e le altre sezioni del tribunale è estranea al concetto di competenza ed attiene alla distribuzione degli affari all'interno di uno stesso ufficio, come avviene per le cause di competenza della sezione lavoro. (La S. C. ha altresì precisato che ben diversa deve considerarsi la situazione di competenza delle sezioni specializzate agrarie, per le quali si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale o la sezione specializzata agraria, in quanto il legislatore, per assicurare che esse vengano decise da giudici aventi specifiche cognizioni tecniche, ha disposto l'integrazione del collegio con componenti non togati forniti di specifica competenza in materia). l
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)