Sez. U, Sentenza n. 208 del 16/01/1986 (Rv. 443851 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - COSTITUTIVE E TRASLATIVE - CONCESSIONE - CONTRATTO - CONTRATTO DI CONFERIMENTO DEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - PROVVEDIMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RESCISSIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO - ATTI DI RECUPERO POSTI IN ESSERE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DI POTERI PUBBLICISTICI DI AUTOTUTELA - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - COSTITUTIVE E TRASLATIVE - CONCESSIONE - CONTRATTO - CONTRATTO DI CONFERIMENTO DEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - PROVVEDIMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RESCISSIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO - ATTI DI RECUPERO POSTI IN ESSERE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DI POTERI PUBBLICISTICI DI AUTOTUTELA - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora il contratto, con il quale la pubblica amministrazione conferisca al privato il godimento di un proprio immobile, sia qualificabile, in relazione all'appartenenza di detto bene al Demanio od al patrimonio indisponibile, come convenzione attuativa di un rapporto di concessione amministrativa (cosiddetta concessione- contratto), la controversia promossa dal privato per mantenere la disponibilità del bene medesimo, insorgendo contro provvedimenti di rescissione unilaterale del rapporto (ancorché per inadempienza di esso concessionario), nonché contro Atti di recupero posti in essere dall'amministrazione nell'Esercizio dei propri poteri pubblicistici di autotutela, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario e rientra in quella esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, senza che ciò possa implicare un contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, vertendosi in tema di scelte del legislatore ordinario sui criteri di riparto della giurisdizione, giustificate dall'obiettiva peculiarità delle situazioni contemplate e non comportanti una privazione del cittadino di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale. (V 6175/83, mass n 430961).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 117, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 118, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)