Sez. 3, Sentenza n. 9717 del 17/06/1983 Ud. (dep. 16/11/1983) Rv. 161239 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRATTATO DI PANAMA - RIFERIBILITÀ ALLE IMPORTAZIONI TEMPORANEE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONTRABBANDO DI NATANTE.*
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRATTATO DI PANAMA - RIFERIBILITÀ ALLE IMPORTAZIONI TEMPORANEE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONTRABBANDO DI NATANTE.*
Il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e il panama, con protocollo e scambi di note, concluso a panama il 7 ottobre 1965 e con scambio di note del 18 maggio 1967 (ratificato e reso esecutivo con legge 13 febbraio 1968, n. 308) nulla dispone in merito all'importazione temporanea di imbarcazioni da diporto. Invero, la libertà di transito per le merci (art. 34.1) o la parità di trattamento nei porti previsti per le proprie navi e per quelle di qualsiasi altro stato, che ciascuna parte accorda all'altra in virtù del trattato, e che si estende alla assegnazione di posti di ormeggio, come pure ai diritti e tasse di ogni genere (art. 26.1), che sono all'evidenza quelli portuali, non appaiono in alcun modo riferibili ad esenzioni doganali per la importazione temporanea di natanti da diporto. Anzi, tale ipotesi è implicitamente esclusa dal trattato, che non la contempla laddove prevede specifici casi di importazione ed esportazione temporanea (art. 21). (fattispecie relativa a contrabbando di motopanfilo con "bandiera ombra" panamense).*
Riferimenti normativi: Legge 13/02/1968 num. 308, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)