Sez. 6, Sentenza n. 1175 del 09/03/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 217123 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Insufficiente enunciazione - Nullità relativa - Configurabilità - Provvedimento del giudice che rileva d'ufficio l'invalidità e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
La nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma primo, lett. c), e comma secondo, cod. proc. pen., non integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.. È pertanto affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento rilevi d'ufficio l'invalidità (tra l'altro, nella specie, oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen.), atteso che non è consentito al giudice sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)