diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 44707 del 09/11/2005 Ud. (dep. 07/12/2005) Rv. 233069 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Enunciazione del fatto in modo puntuale - Omessa indicazione delle norme di legge violate - Nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233069-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

In tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate. Conseguentemente, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati é irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 com. 2 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)