Sez. 6, Sentenza n. 12509 del 06/04/1990 Ud. (dep. 20/09/1990) Rv. 185401 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE ORDINARIA PER DELINQUERE - DIFFERENZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE ORDINARIA PER DELINQUERE - DIFFERENZA.*
L'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, di cui all'art. 75 legge 22 dicembre 1975, n. 685, riveste aspetti meno articolati e complessi rispetto alla associazione per delinquere prevista dall'art. 416 cod. pen., bastando a configurarla quel minimo di organizzazione che consenta di rendere più efficiente la rete del mercato e più estesa la diffusione della droga. Presupposti del reato sono l'esistenza di un vincolo associativo a carattere permanente fra tre o più persone; la presenza di un minimo di organizzazione a carattere stabile e l'esistenza di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dagli artt. 71 o 72 della predetta legge n. 685 del 1975. (Conf mass n 174833; (Conf mass n 174138).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)