Sez. L, Sentenza n. 5605 del 07/06/1999 (Rv. 527167 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO | Rapporti di lavoro dei detenuti all'interno o all'esterno dello stabilimento penitenziario sia in favore dell'amministrazione penitenziaria sia in favore di altri datori di lavoro - Assimilabilità - Attività lavorativa svolta in favore dell'amministrazione penitenziaria - Controversie relative - Competenza esclusiva del giudice di sorveglianza - Sussistenza a partire dall'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO
Il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile. Tuttavia, a seguito della modifica dell'art. 69 della legge n. 354 del 1975 operata dall'art. 21 della legge n. 663 del 1986, le controversie relative alle pretese del detenuto in relazione all'attività lavorativa svolta in favore dell'amministrazione penitenziaria non sono più di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ma possono essere fatte valere soltanto con reclamo davanti al magistrato di sorveglianza. Tale mutamento - la cui "ratio" è da rinvenire nell'introduzione da parte della citata legge n. 663 del 1986 di uno speciale procedimento di natura giurisdizionale (concernente "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") nel quale sono garantiti i diritti di difesa - appare del tutto ragionevole attesa la peculiarità del rapporto lavorativo di cui si tratta inserito in un contesto di attività del detenuto strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)