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Sez. L, Sentenza n. 2001 del 21/03/1983 (Rv. 426848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CREDITI PER PRESTAZIONI RETRIBUTIVE PERIODICHE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - REQUISITI DELLA STABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CREDITI PER PRESTAZIONI RETRIBUTIVE PERIODICHE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - REQUISITI DELLA STABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*

I crediti per prestazioni retributive periodiche sono soggetti non alla prescrizione ordinaria decennale, bensì a quella quinquennale ex art. 2948 n. 4, attese la specialità di quest'ultima disposizione, la quale, nel testo risultante dalla sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale, impedendo il decorso del termine prescrizionale in pendenza del rapporto di lavoro non in ogni caso, ma solo in quelli in cui il rapporto stesso è privo dei requisiti della stabilità, impone al giudice del merito investito della eccezione di prescrizione di accertare la sussistenza o meno di requisiti siffatti. (V 4916/81, mass n 415661; (V 2470/80, mass n 406202; (V 3571/77, mass n 387173).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)