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Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 23/10/1968 (Rv. 336493 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI SPECIALI - RICORSO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336493-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI SPECIALI - RICORSO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - CONDIZIONI.*

Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione deve ritenersi ammesso contro qualsiasi provvedimento decisorio emanato da un organo giurisdizionale, ordinario o speciale, ancorche definito ordinanza o decreto, e che abbia piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso e che sia sottratto ad ogni altra Forma di impugnazione. (Conf. Alla sent. N. 453-66, mass. N. 320902).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)