Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 23/10/1968 (Rv. 336493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI SPECIALI - RICORSO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI SPECIALI - RICORSO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - CONDIZIONI.*
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione deve ritenersi ammesso contro qualsiasi provvedimento decisorio emanato da un organo giurisdizionale, ordinario o speciale, ancorche definito ordinanza o decreto, e che abbia piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso e che sia sottratto ad ogni altra Forma di impugnazione. (Conf. Alla sent. N. 453-66, mass. N. 320902).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)