Sez. 3, Sentenza n. 453 del 14/02/1966 (Rv. 320902 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI O SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART 111 DELLA COSTITUZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI O SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART 111 DELLA COSTITUZIONE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 111 cost qualsiasi provvedimento decisorio emanato da un organo giurisdizionale ordinario o speciale, ancorche definito ordinanza o decreto, e che sia idoneo a produrre, con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso, e impugnabile in Cassazione per violazione di legge, purche contro di esso non sia dato alcun altro rimedio. Tale controllo di legittimita comprende qualsiasi caso di violazione di legge sostanziale o processuale, quindi, anche il vizio di motivazione di cui all'art 360, n 5 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)