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Sez. 3, Sentenza n. 453 del 14/02/1966 (Rv. 320902 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI O SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART 111 DELLA COSTITUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320902-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI O SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - RICORSO AI SENSI DELL'ART 111 DELLA COSTITUZIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 111 cost qualsiasi provvedimento decisorio emanato da un organo giurisdizionale ordinario o speciale, ancorche definito ordinanza o decreto, e che sia idoneo a produrre, con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso, e impugnabile in Cassazione per violazione di legge, purche contro di esso non sia dato alcun altro rimedio. Tale controllo di legittimita comprende qualsiasi caso di violazione di legge sostanziale o processuale, quindi, anche il vizio di motivazione di cui all'art 360, n 5 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)