Sez. 2, Sentenza n. 5438 del 07/05/1992 (Rv. 477148 - 01)
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Contratto con se stesso | Autorizzazione alla conclusione del contratto data dal rappresentato al rappresentante - Idoneità ad escludere la possibilità di conflitto d'interessi - Condizioni.
Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Contratto con se stesso
L'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di conflitto di interessi a norma dell'art. 1395 cod. civ. - e, quindi, l'annullabilità del contratto - solo quando sia accompagnata da una determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo e non quando la generica autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a vendere a se stesso non contenga una indicazione in ordine al prezzo della compravendita che sia sufficiente ad impedire eventuali abusi da parte del rappresentante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)