Sez. 2, Sentenza n. 5906 del 24/03/2004 (Rv. 571501 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO | Annullabilità del contratto - Esclusione - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO
L'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 cod. civ., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Peraltro, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali - determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato - e non anche qualora essa risulti affatto generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), indicazione alcuna in ordine al prezzo della compravendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)