Sez. 2, Sentenza n. 2822 del 25/07/1969 (Rv. 342620 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - SUSSISTENZA DELLA MALATTIA INVALIDANTE ALLO ATTO DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - SUFFICIENZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - SUSSISTENZA DELLA MALATTIA INVALIDANTE ALLO ATTO DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - SUFFICIENZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Ai sensi del terzo comma, dell'art. 18 DPR 27 aprile 1968, n. 488, e sulla base - del resto - di un principio gia desumibile dall'art.10 RDL 14 aprile 1939, n. 636, e sufficiente che il grado invalidante utile per la pensione di invalidita, pur se non sussistente al momento della domanda, sussista al momento della decisione finale in via amministrativa. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e perfezionato il relativo diritto. (V. 2072-67, massima n. 329169).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)