Sez. L, Sentenza n. 6823 del 08/08/1987 (Rv. 455018 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AI MINIMI SALARIALI PREVISTI DA CONTRATTAZIONE NON APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - CONTRATTAZIONE RELATIVA A RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO DI LAVORO MAGGIORE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AI MINIMI SALARIALI PREVISTI DA CONTRATTAZIONE NON APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - CONTRATTAZIONE RELATIVA A RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO DI LAVORO MAGGIORE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'utilizzabilità come parametro, ai fini dell'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost., dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva (non direttamente applicabile al rapporto dedotto in giudizio) non è esclusa né dal fatto che tale contrattazione riguardi rapporti a tempo indeterminato anziché a tempo determinato, come quello in contestazione, né dal fatto che i minimi anzidetti siano stabiliti con riferimento ad un orario di lavoro maggiore, ferma peraltro, sotto tale secondo profilo, la necessità del rispetto di un criterio proporzionale in rapporto alla diversa entità della prestazione lavorativa. (V 163/86, mass n 443805; (V 1073/85, mass n 439208).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)