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Sez. L, Sentenza n. 163 del 14/01/1986 (Rv. 443805 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CORRISPONDENZA DELLA RETRIBUZIONE INDICATA NEL CONTRATTO COLLETTIVO AL PRECETTO EX ART. 36 COST. - PRESUNZIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE IN ORDINE AL RISPETTO DI TALE PRECETTO - AMMISSIBILITÀ - LAVORO CON ORARIO RIDOTTO - ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443805-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CORRISPONDENZA DELLA RETRIBUZIONE INDICATA NEL CONTRATTO COLLETTIVO AL PRECETTO EX ART. 36 COST. - PRESUNZIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE IN ORDINE AL RISPETTO DI TALE PRECETTO - AMMISSIBILITÀ - LAVORO CON ORARIO RIDOTTO - ESTENSIONE - LIMITI.*

Il contratto collettivo, cui l'art. 2099, secondo comma, cod. civ. demanda la Determinazione della retribuzione del lavoratore, assicura solo presuntivamente la giusta retribuzione ex art. 36 cost. Essendo sempre possibile il controllo da parte del giudice del rispetto del precetto costituzionale della proporzionalità della retribuzione medesima alla quantità e qualità del lavoro svolto, precetto valido anche ad assicurare al lavoratore con orario ridotto (cosiddetto part-time) una retribuzione non differenziata rispetto a quella del lavoratore a tempo pieno, ma semplicemente riproporzionata in ragione del minor numero di ore lavorate. Soltanto quando non vi sia violazione dei minimi retributivi garantiti, la Determinazione del trattamento economico del lavoratore appartiene alla sfera della autonomia collettiva. (V 6600/83, mass n 431324; (V 3753/83, mass n 428664).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)