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Sez. 3, Sentenza n. 12501 del 21/09/2000 (Rv. 540333 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE | Fatto illecito commesso dal figlio minore affidato alla vigilanza di un precettore - Responsabilità - Presupposti - Concorso con la responsabilità del precettore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540333-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE

La responsabilità del genitore (ex art. 2048, comma primo, cod. civ.)e quella del precettore (ex art. 2048, comma secondo, cod. civ.) - per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa "in vigilando" (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa "in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)