Sez. 3, Sentenza n. 5957 del 10/05/2000 (Rv. 536352 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Concorso con quella "diretta dei genitori" - Ammissibilità - Fondamento - Danno arrecato dal minorenne apprendista - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ. - Presupposti - Colpa "in eligendo" o in "vigilando" - Necessità - Esclusione - Responsabilità esclusiva - Configurabilità - Accertamento in concreto.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
La responsabilità (diretta) dei genitori, ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., per il fatto illecito dei figli minori imputabili può concorrere con quella dei precettori, essendo esse rispettivamente fondate sulla colpa "in educando" e su quella "in vigilando". La presenza di questi astratti titoli di responsabilità, fra loro concorrenti, non impedisce che - trattandosi di illecito commesso da minore nell'esercizio della sua attività di apprendista - possa essere accertata la responsabilità esclusiva, ex art. 2049 cod. civ., del datore di lavoro. Tale responsabilità, essendo fondata sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di subordinazione fra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro, e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto dalla colpa "in eligendo" o "in vigilando" del datore di lavoro, è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa dello stesso, e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)