diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 699 del 19/01/2010 (Rv. 611009 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO | Maggiorazione del prezzo per interessi compensativi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611009-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO

Il conduttore di immobile urbano adibito a uso non abitativo, il quale, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha esercitato il diritto di riscatto del bene alienato a un terzo in violazione del suo diritto di prelazione ed ha continuato anche dopo l'alienazione a detenere l'immobile in forza del contratto di locazione, deve nei termini di legge corrispondere al retrattato il solo prezzo e non anche gli interessi compensativi sullo stesso, in analogia con la disposizione contenuta nell'art. 1499 cod. civ., atteso che la detenzione ed il godimento della cosa hanno il loro titolo nel pagamento dei canoni corrisposti in forza del rapporto di locazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)