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Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 26/02/1990 (Rv. 465542 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INGIUNZIONE PER I CONTRIBUTI CONDOMINIALI - QUALITÀ DI AVVOCATO DELL'AMMINISTRATORE - PROCURA ALLE LITI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465542-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INGIUNZIONE PER I CONTRIBUTI CONDOMINIALI - QUALITÀ DI AVVOCATO DELL'AMMINISTRATORE - PROCURA ALLE LITI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'amministratore del condominio è legittimato, ex art. 1130 n. 3 cod. civ., senza necessità di deliberazione assembleare o di apposito mandato da parte dei condomini, ad agire in giudizio per riscuotere i contributi dovuti dai condomini al condominio, con la conseguenza che ove egli rivesta la qualità di avvocato può stare in giudizio, in rappresentanza di sè stesso, senza necessità di una procura alle liti. (V 3655/75, mass n 377860).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 n. 3, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)