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Sez. L, Sentenza n. 6045 del 09/11/1988 (Rv. 460463 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - NUOVO TERMINE TRIENNALE PER L'AZIONE PER RISCUOTERE I PREMI - DISCIPLINA EX ART. 4, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 CONVERTITO IN LEGGE N. 33 DEL 1980 - DATA D'ENTRATA IN VIGORE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460463-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - NUOVO TERMINE TRIENNALE PER L'AZIONE PER RISCUOTERE I PREMI - DISCIPLINA EX ART. 4, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 CONVERTITO IN LEGGE N. 33 DEL 1980 - DATA D'ENTRATA IN VIGORE - INDIVIDUAZIONE.*

Mentre la conversione in legge senza modificazioni di un decreto-legge ha effetto sin dalla data di entrata in vigore del decreto stesso ("ex tunc"), la conversione in legge con emendamenti modificativi (o con previsioni del tutto nuove rispetto alle Disposizioni contenute nel decreto) comporta invece che l'entrata in vigore di tali emendamenti viene a coincidere con quella della stessa legge di conversione, salvo che in questa non sia diversamente disposto. Ne deriva che la norma (art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 di conversione del d.l. n. 663 del 1979) che, con l'aggiunta di un secondo comma all'art. 4 del decreto convertito, prevede il nuovo termine triennale di prescrizione dell'Azione per riscuotere i premi di Assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Inail, mancando una diversa previsione, è entrata in vigore nel normale termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione della legge, avvenuta il 29 febbraio 1980 nella G.U. N. 59, e non dalla pubblicazione del decreto convertito e modificato. (V 2031/88, mass n 457903; (V 3162/83, mass n 428071).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)